18 luglio 2014 la sentenza di condanna emessa dal Giudice Guido Salvini

 

Visti gli artt.438 e ss. e 533 c.p.p.

dichiara

GILBERTI ENRICO e  BILLI GIULIANO GUERRINO colpevoli del reato di cui agli artt. 81 e 434 secondo comma  c.p. , disastro innominato doloso  di natura ambientale , così riqualificate le condotte di cui  al capo B) di rubrica e in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A) e GILBERTI ENRICO colpevole altresì della contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo  secondo periodo e secondo comma D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche per Gilberti equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo  257 D.lvo 152\06 e applicata la diminuente del rito

condanna

GILBERTI  ENRICO  per il reato di cui agli artt.  81- 434 c.p.  alla pena di anni sei di reclusione e per quello di cui all'art. 257 D.lvo 152\2006 alla pena di sei mesi di arresto e  9000,00 euro di ammenda

BILLI GIULIANO  GUERRINO per il reato di cui agli artt.  81- 434 c.p.  alla pena di anni tre di reclusione oltre  al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce

 

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. 

dichiara

gli imputati GILBERTI e BILLI interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e li dichiara altresì in stato di interdizione legale durante l’espiazione alla pena  

dichiara

ABULAIHA MOHAMED SALEH  e  COLOMBO PIERLUIGI colpevoli del reato di cui all’art. 449 primo comma c.p., disastro colposo innominato di natura ambientale così modificata l'originaria qualificazione del fatto di cui al capo B) in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A) e  altresì colpevoli entrambi della contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo  e secondo periodo D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo  257 D.lvo 152\06 e applicata la diminuente del rito

condanna 

ABULAIHA MOHAMED  SALEH e COLOMBO PIERLUIGI  alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art 449 c.p. e alla pena di quattro mesi di arresto e di 6000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 257 D.lvo 152\06

 

oltre al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce.

 

Visti gli articoli 163 c.p., e 257 terzo comma D.lvo 152\06

concede 

a ABULAIHA MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI  il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinando tale beneficio alla prosecuzione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale

 

Visto l’art 530 c.p.p. 

assolve

 YAMMINE NESS in ordine a tutti i reati e le contravvenzioni lui contestate per non aver commesso fatti

 

Visto l’art. 530 c.p.p. 

assolve

BILLI Giuliano Guerrino in ordine al reato di cui all’art. 257 D.lvo 152\06 di cui al capo B) perché il fatto al momento della sua condotta non era preveduto dalla legge come reato

 

Visto l’art. 531 c.p.p.

dichiara

 

non doversi procedere nei confronti di GILBERTI ENRICO, BILLI GIULIANO GUERRINO e   COLOMBO PIERLUIGI e ABULAIHA MOHAMED SALEH  in relazione ai reati di cui agli artt. 137 e 256 D.lvo 152\2006  in quanto estinti per intervenuta prescrizione

 

Visti gli artt. 539 e 540 c.p.p.

condanna 

altresì gli imputati GILBERTI, BILLI, ABULAIHA e COLOMBO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili che saranno liquidati in separato giudizio civile assegnando alle parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva  che si liquida in :

- 50.000,00 euro per l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona

- 10.000,00 euro ciascuno per Trivella Michele,  Bazzi  Roberto Renato, Spedini Angelo e Ponzoni Elena e 8000,00 euro ciascuno per Bazzi Davide, Bazzi Antonio Benvenuto, Boveri Cesarina , Ponzoni  Annibale in quanto componenti di nuclei familiari

- 10.000,00 euro ciascuno per Mauri Rossana, Marni Anna Maria, Torresani Alessandro Andrea Bonanomi Camillo, Rizzini Giulio e Brugnoli Giorgio e 8000,00 euro ciascuno per Madini Lorenzo e Madini  Gianfranco in quanto componenti di nucleo familiare 

- 10.000,00 euro ciascuno per  Giovanna Compiani,  Ermanno De Rosa,  Tonarelli Laura,  Francesca, Ferdinando Virginio Sudati, Ravelli Sergio Pasquale, Maestroni Rossana e 8000,00 euro ciascuno per Maraschi Mattia, Maraschi Alessio e Poli Laura nonché Villa Laura e Talamazzi Tiziano nonché Franzini Valeria e Dini Andrea nonchè Chiroli Masimo e Grimozzi Francesca in quanto componenti di nucleo familiare

 - 40.000,00 euro per Legambiente Lombardia Onlus

 - 1.000.000,00 euro per il Comune di Cremona rappresentato da Ruggeri Gino

disponendo che tali provvisionali siano corrisposte per due terzi in solido degli imputati GILBERTI e BILLI e per un terzo in solido degli imputati ABULAIHA e COLOMBO

 

Visto l’art. 541 c.p.p.

                                                                        condanna

altresì  in solido gli imputati, nella medesima percentuale sopra indicata, alla rifusione delle spese sostenute e degli onorari delle costituite parti civili che si liquidano in :

-18.000,00 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona

- 55.000,00 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili Chiroli Massimo ed altri Soci Canottieri Bissolati

-27.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili Mauri Rossana  ed altri Soci Canottieri Bissolati

-27.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili Trivella Michela  ed altri Soci Canottieri Bissolati e Canottieri Flora

-40.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile Comune di Cremona

-27000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile Lega Ambiente Lombardia Onlus

 

Visto l’art 448 c.p.

applica

quale pena accessoria nei confronti degli imputati GILBERTI e BILLI  l’interdizione rispettivamente per anni otto e anni cinque dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

 

Visti gli artt. 36 c.p. e 448 c.p.

dispone 

la pubblicazione del dispositivo della sentenza per estratto a spese dei condannati per 30 giorni sul sito Internet del Ministero di Giustizia

 

Visto l’art. 331  c.p.p.

dispone

la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica – sede per quanto di sua competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione nei confronti di Tamoil come persona giuridica per le prospettabili responsabilità ai sensi del D.lvo 231\2001 per i reati di natura ambientale    


Cremona,  18  luglio 2014

Il  Giudice

Guido Salvini