2016 02 20 * CREMONA * Intervento del Giudice Guido Salvini, estensore della sentenza Tamoil

Non parlerò della sentenza Tamoil perché non sarebbe né opportuno né di buon gusto e anche perché c’è un processo d’appello che sta per iniziare. Però due note di scenario le voglio dire.

L’avvocato Gennari ha ricordato la fatica anche fisica di scrivere una sentenza simile. Io che ho un certo numero di anni di carriera alle spalle ricordo quei sei mesi di scrittura della sentenza come un incubo che non c’è mai stato in trent’anni di lavoro. Ogni tanto a tavola dice mia moglie: ti ricordi quando ti facevo il caffè doppio e dopo andavi a scrivere dalle 9 di sera a notte fonda? Perché il magistrato, di solito, è solo mentre gli avvocati, in particolare gli avvocati delle grosse industrie, hanno un team di 10/12 persone che ovviamente l’azienda può permettersi. La magistratura non può permettersi niente. La differenza quindi è proprio anche la differenza degli strumenti a disposizione. Però in questa fatica di scrivere di barriera idraulica, di falde profonde e falde intermedie, di tutte queste cose che sono anche particolarmente ostiche,  per chi poi ha fatto il liceo classico come la più parte dei magistrati, io devo dire, e questo riflette il grande impegno delle parti civili nel processo che, fra parentesi,  mi ha allietato e spezzato la noia di questo tremendo lavoro, che le parti civili non sono state la solita parte civile che va a ruota del pubblico ministero, che fa qualche domandina in più quando il Pm ha finito. Devo dire che sono state veramente trainanti, tanto è vero che il consulente del pubblico ministero è sparito dopo due giorni, perché credo che sia andato in Giappone a fare non so cosa, e tutti i consulenti che hanno potuto criticare le consulenze di questi professori universitari che erano i consulenti della difesa sono stati portati in aula dalle parti civili e hanno svolto un lavoro straordinario senza il quale tutto questo non ci sarebbe stato. Ma, dicevo, in questo tremenda noia, aridità di questo lavoro ho preso le fotografie, che poi ho messo nella sentenza, che provenivano dallo straordinario lavoro in particolare dell’avvocato Gennari che ha pescato le vecchissime fotografie dall’archivio, penso, della società Bissolati per dimostrare che, vedendo le fotografie dell’epoca, che sono anche di interesse artistico della città, ha potuto dimostrare (pensiamo al caso Ilva, i periti della difesa dicevano che a Taranto si ammalavano perché negli anni quaranta, cinquanta i cittadini fumavano sigarette di contrabbando di cattiva fattura), in questo modo l’avvocato Gennari ha potuto dimostrare sulla base di queste foto che vedete che non era assolutamente vera, anzi era assolutamente assurda, la tesi secondo cui l’inquinamento delle canottieri derivava addirittura dai detriti di guerra portati lì dopo i bombardamenti americani. Almeno queste fotografie hanno spezzato un po’ la sofferenza di questo lavoro tremendo di scrittura.

Dico due parole su quello che è successo dopo. E’ stata una soddisfazione che, poche settimane dopo il deposito della sentenza avvenuto nel febbraio 2015, è stata approvata definitivamente la nuova legge che si attendeva anni che ha inserito nel codice i delitti contro l’ambiente. Io penso, spero che le tante sentenze dei magistrati, e anche un pochino questa, siano state un po’ una spinta, un’anticipazione a finire questo lavoro che non veniva a capo mai. Anche perché prima di questa legge il reato di disastro ambientale non c’era. E allora, come si fa a dire che il dott. Salvini ha condannato per disastro ambientale? Perché i giudici prima di questa legge, nei molti casi che si sono verificati nei grandi siti industriali, hanno dovuto praticamente inserire il disastro ambientale, che non c’era come articolo, in un altro articolo del codice penale che riguardava i disastri in genere (frane, inondazioni, valanghe) che ovviamente non c’entrano niente col disastro ambientale, che però prevedeva anche “o altro disastro”. E allora con una giurisprudenza un po’ creativa hanno inserito il disastro ambientale come “altro disastro” di cui parlava il codice. Attenzione, ma questo con dei rischi perché, non nascondiamocelo, quando si fa un’operazione anche socialmente giusta per venire incontro a interessi che si sono sviluppati negli anni perché 50 anni fa quando sé è fatto il codice non c’erano questi fatti, magari c’era la frana ma non c’erano questi fenomeni diffusi nei siti industriali. Però quando i giudici fanno questa operazione creativa si rischia poi di sbagliare ed è possibilissimo che, ad esempio, in appello si sia ritenuto che questo inserimento non poteva essere fatto. Sul piano tecnico io rispetterei moltissimo qualsiasi decisione venisse in questo senso anche  perché effettivamente è difficile usare i vecchi strumenti. Adesso però questo pericolo non c’è più. Leggo solo questo articolo della nuova legge che è quello esattamente che tutti ci aspettavamo, che non avevamo in mano prima: “art. 452 quater, disastro ambientale: chiunque cagiona un disastro ambientale definito come alterazione irreversibile dell’equilibrio e di un eco sistema. Alterazione dell’equilibrio di un eco sistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali oppure offesa alla pubblica incolumità rilevante per il numero delle persone offese ed esposte al pericolo”. Qui si parla anche di biodiversità, di tutti gli aspetti ambientali con un’aggravante se c’è una protezione paesaggistica e con delle pene che sono anche alte perché si va da 5 a 15 anni. Quindi abbiamo una legge che inserisce quei tre o quattro tasselli che sono decisivi per creare un qualcosa che sia molto più significativo e preventivo del codice ambientale precedente che prevedeva solo contravvenzioni, in linea di massima, che si estinguevano subito. Intanto raddoppia la prescrizione per questi reati che inserisce rispetto alla media dei reati. Questo è importantissimo perché i danni sono spesso latenti o occulti, lo sappiamo no, da malattie, da inquinamento nascosto delle falde, e vengono fuori molti anni dopo e quindi si rischia di arrivare quando non si può più fare niente. Inoltre, sono previste circostanze aggravanti per associazioni per delinquere che agiscono a fine di creare un danno ambientale (sono le situazioni che si chiamano eco-mafie) che quindi vengono punite ancora più gravemente dell’associazione per delinquere normale (sono quelle che riempiono il territorio di rifiuti). C’è anche la previsione della confisca anche “per equivalente”, cioè non solo del profitto del reato ma, “per equivalente” sulle somme che detenga il responsabile. C’è finalmente anche previsto che questi reati rientrino nella situazione della responsabilità degli enti, cioè non solo delle persone che poi possono essere anche, come dire, inadempienti o scomparse, ma è l’ente che in base a questi reati sarà chiamato a rispondere e quindi, in questo caso, sarebbe stata la Tamoil a dover rispondere, piuttosto che un’altra industria in futuro, che vuol dire avere un risarcimento sicuro e che vuol dire che questi enti che hanno inquinato potranno essere condannati come responsabili. Ad esempio non avranno più la facoltà di contrattare con le amministrazioni pubbliche oppure verranno revocate le autorizzazioni. Infine, è previsto il ripristino dello stato dei luoghi come punto base che deve essere soddisfatto per cercare di ridurre le pene che sono molto alte. Ecco, è un’insieme di norme che sicuramente mostreranno degli errori nell’applicazione  ma che comunque è positivo che ci siano.

Concludo dicendo: è una legge importante. Io spero che non la si debba mai applicare, né a Cremona né altrove, perché quando si deve applicarla il danno è stato già fatto, nel senso che in questo campo conta la prevenzione e non punire quando si sono fatti danni che la stessa legge dice che sono molto difficilmente reversibili. Allora il compito spetta innanzitutto alle autorità politiche e alle autorità amministrative che devono fare la loro opera di prevenzione e di controllo e sono quelle che in aula, nel processo che abbiamo fatto, benché avvisate non abbiamo visto. Ma per fortuna al loro posto c’era uno di voi. Grazie.